Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di favorire un generale ringiovanimento della classe politica italiana a partire dagli enti locali fino ad arrivare alle più alte cariche di governo.
      La realizzazione di tale obiettivo è effettuata ponendo dei limiti di età, superati i quali non è più possibile essere eletto o essere chiamato a ricoprire una determinata carica amministrativa, politica o di governo.
      L'altro principio fondamentale sancito dalla presente proposta di legge è il divieto di ricoprire le principali cariche elettive per più di due mandati consecutivi.
      A differenza di quanto accade in altri Paesi europei, la politica italiana si è caratterizzata, da sempre, per l'esiguità dell'attività politica riservata ai giovani, la cui presenza, sia negli organi elettivi che negli organi di governo, è estremamente limitata.
      La classe politica italiana è formata in larga misura da ultracinquantenni ed esemplificativa è l'analisi dell'età media, considerando il primo anno in cui hanno ricoperto per la prima volta la carica, dei ventiquattro uomini politici che dal 1946 fino ad oggi si sono alternati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, che è di cinquantacinque anni. Età che salirebbe oltre i sessanta anni se la media fosse calcolata sul totale dei governi che si sono avvicendati dal giugno del 1946 ad oggi.
      Nei principali Paesi europei, almeno negli ultimi anni, è in corso una tendenza di

 

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segno opposto che vede giovani politici tra i trenta e i quaranta anni di età arrivare alla guida di grandi formazioni politiche e, in alcuni casi, in seguito ricoprire il ruolo di Primo ministro. L'esempio più significativo è rappresentato da Tony Blair che nel 1994 all'età di quaranta anni ha assunto la guida del partito laburista e tre anni dopo è divenuto Primo ministro. Un esempio seguito in primo luogo dal principale competitore dei laburisti, il partito conservatore, che ha scelto come proprio leader David Cameron all'età di trentanove anni. In Spagna prima José Maria Aznar e ora José Luis Rodríguez Zapatero hanno formato il loro primo governo rispettivamente a quarantatre e a quarantaquattro anni, in Belgio Guy Verhofstadt è diventato Primo ministro a quarantasei anni. Da ultimo c'è l'esempio di Nicolas Sarkozy che a cinquantadue anni è stato eletto Presidente della Repubblica francese.
      In Italia, invece, nei quindici governi che si sono avvicendati negli ultimi venti anni sono stati solo due i Presidenti del Consiglio dei ministri con un'età inferiore ai cinquanta anni, Giovanni Goria e Massimo D'Alema che, rispettivamente, avevano quarantaquattro e quarantanove anni al momento in cui hanno formato i propri esecutivi.
      Anche da un esame dell'età degli eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica appare evidente il numero limitato di parlamentari compresi nella fascia di età tra i venticinque e i quarantanove, a tutto vantaggio delle fasce di età più elevate.
      Al di là delle statistiche, un ricambio generazionale della classe politica appare necessario se si vuole dar vita finalmente a una politica che non riproduca i vecchi schemi del passato, ma che sia in grado di essere al passo con i tempi e di offrire una visione e un'impostazione nuove nell'affrontare e nel risolvere questioni determinanti come la tutela dell'ambiente, il mercato del lavoro e la riforma del sistema previdenziale.
      Entrando nello specifico dell'articolato della presente proposta di legge, l'articolo 1 stabilisce che tutti i cittadini che hanno compiuto i settanta anni di età non possono ricoprire le seguenti cariche: presidente della giunta regionale, presidente della provincia, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, sindaco, sottosegretario di Stato e vice ministro.
      L'articolo 2 stabilisce che tutti i cittadini che hanno compiuto i settanta anni di età non possono essere chiamati a rivestire le cariche di assessore comunale, provinciale o regionale.
      L'articolo 3 stabilisce un limite di due mandati consecutivi per le cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale.
 

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